Statuto
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1
(Denominazione - Sede)
W' costituito ai sensi degli art. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio di promozione alle esportazioni con attività esterna denominato "RUSSIA EXPORT - Consorzio di promozione alle esportazioni per la Russia". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "RUSSIA EXPORT".
Il Consorzio ha sede in via Respighi, 8 - 63023 FERMO.
La sede può essere variata con la delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2
(Durata)
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2020: la durata può anche essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
TITOLO II
Scopo ed Oggetto
Art. 3
(Scopo ed Oggetto)
L'organizzazione ha finalità consortili. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente l'esportazione promozionale necessaria per realizzarla: a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Sono fatti salvi i contratti e gli impegni assunti in precedenza dalle imprese consorziate.
Il Consorzio compie ogni altro atto - e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari ed assicurative - necessario od utile alla realizzazione dell'oggetto consortile: svolge altresì tutte quelle attività compresi gli acquisti di quote o di azioni societarie in Italia ed all'estero, strettamente connesse a quelle sopra indicate, e in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate.
Il Consorzio potrà istituire uffici, filiali, sale esposizione e centri di distribuzione.
TITOLO III
Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione
dei consorziati - Intrasferibilità delle quote
Art. 4
(Requisiti e numero dei consorziati)
I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del codice civile ed imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non
superano i limiti dimensionali fissati ai sensi dell'art. 2 lett. f) della legge 12 agosto 1977, n, 675, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnico — finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come
un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali sopra richiamati.
Il numero dei consorziati e illimitato ma non può essere
inferiore a otto.
Art. 5
Ammissione dei consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziate deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui,
al precedente art. 4, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziate deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla demanda di ammissione delibera insidacabilmente il Consiglio Direttivo, valutando l'interesse del Consorzio ad
ammettere o meno il richiedente.
I nuovi consorziati sono tenuti:
a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo
consortile determinata in £ 2.500.000 (lire due milioni cinquecento mila);
b)a versare la quota di iscrizione da determinarsi annualmente da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 6
(Obblighi dei consorziati)
Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:
a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria;
b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagii organi dei Consorzio ai fine di accertare i‘esatto adempimento degli obblighi stessi;
f) versare una commissione, fissata annualmente dei consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese dei Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dai Consorzio stesso;
g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
i) favorire gli interessi del Consorzio
Art. 7
(Recesso dei consorziati)
Il recesso dei consorziati è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata ai Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non e stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.
Qualora il consorziante abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima della chiusura del esercizio. Il mancato adempimento determina a non ammissione del recesso
Art. 8
(Trasferimento dell'azienda)
In caso di trasferimento dell'azienda dei consorziate, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio.
Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.
Art. 9
(Esclusione del consorziato)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:
a) abbia perduto anche un solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale.
d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti dei Consorzio;
e) abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
f) abbia interessi contrari a quelli del consorzio;
g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.
L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
Art. 10
(accrescimento/Liquidazione delle quote)
In caso di esclusione la quota di partecipazione sottoscritta e versata dai consorziate uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, e dovuta al consorziate escluso. Il consorziato uscente non è tenuto al versamento delle quote sottoscritte e non versate.
In case di recesso, invece, il consorziate ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione a suo tempo sottoscritta e versate, il cui valore sarà determinato sulla base di apposita situazione patrimoniale al tempo redatta. La restituzione avverrà nei tempi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo al fine di non creare pregiudizi alla attività consortile, ma in ogni caso, non potrà essere effettuata oltre dodici mesi dal giorno in cui il recesso produrrà, per statuto, i suoi effetti.
Art. 11
(Trasferimento delle quote)
La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis cause,fermo il disposto del precedente art. 8.
TITOLO IV
Fondo consortile — Esercizio sociale — Divieto di distribuzione degli avanzi
Art. 12
(Fondo consortile — fondi di riserva)
Il tondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.
Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.
Nessun consorziate può avere una quota di partecipazione d'ammontare interiore a £. 2.500.000 ne superiore al venti per cento del fondo consortile.
I tondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.
Art. 13
(Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)
L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il competente Registro imprese.
Art. 14
(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)
E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.
TITOLO V
Organi consortili
Art. 15
(Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.
Art. 16
(assemblea consorziati)
Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 25.
L'Assemblea e convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo lettera raccomandata almeno otto giorni prima dei giorno fissato per l'Assemblea.
Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, non chè il luogo della riunione.
L'Assemblea in seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
In mancanza delle formalita suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L'Assemblea è presieduta dai presidente dei Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che e sottoscritto dei Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da
esso nominato. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 17
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria:
a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 27;
d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza del presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) nomina tre revisori effettivi e tra questi il Presidente del Collegio e due supplenti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l`anno entro il termine indicato dall'art. 13 terzo comma del presente statuto.
L'Assemblea è validamente costituite qualora sia presente o rappresentata la meta più uno dei consorziati.
Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, e validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un quinto dei consorziati.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 18
(Assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, non che su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla
legge o del presente statuto.
L'Assemblea e validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea in seconda convocazione, e validamente costituita con la presenza anche tramite un rappresentante, di almeno un quinto dei consorziati.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti
Art. 19
(Rappresentanza nell'Assemblea)
Il consorziate può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziate con delega scritta da conservarsi da parte dei consorzio
Nessun consorziate può rappresentare più di altri due consorziati.
Art. 20
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eietti dall'Assemblea e di 2 membri nominati dagli Enti sostenitori di cui ai successivo art. 25.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
- redigere ii progetto di bilancio con il conto del profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio successivo;
- trasferire la sede ed istituire filiali, uffici, sale espositive e centri di distribuzione;
- determinare l‘ammontare della quota di iscrizione, del contributo annuale, e della commissione sulle vendite;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'ammissione di enti sostenitori;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno non che le modifiche allo statuto ed al regolamento stesso;
- nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Ii Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni semestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione e fatta mediante
lettera raccomandata, telegramma, telex o telecopia contenente l'indicazione del giorno, del luogo e del ora della riunione, non che l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto del Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale e sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposite deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di vice
Presidente, il Consiglio cosi reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino all'assemblee successiva, anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea. Se viene meno la maggioranze dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea, per la nomina dei nuovi consiglieri, e immediatamente convocata anche de un solo consorziato.
Art. 21
(Presidente - Vice Presidente)
Il Presidente dei Consorzio dura in carica tre anni ed e rieleggibile.
Il Presidente:
e) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi dei Consorzio;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) propone al Consiglio Direttivo la nomine del direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti dei consorzio conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi e sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.
Art. 22
(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.
Art. 23
(Collegio dei Revisori dei Conti)
E' istituito il Collegio dei revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea; questa elegge il Presidente e nomina altresi due revisori supplenti. I componenti possono essere espressione delle ditte consorziate e non consorziate anche non iscritti all'Albo Nazionale Revisori. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e della scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni anno e delibera a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Delle riunioni del Collegio reve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del collegio o adunanze dell'assemblea o, ove prescritto dal presenta articolo, del Consiglio Direttivo, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei sindaci supplenti. Se il revisore decaduto
ricopriva la carica di Presidente, il Collegio, cosi ricostituito, elegge il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima Assemblea dei consorziati la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e deve provvedere alla nomina dei nuovi
revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del collegio e all'elezione del nuovo Presidente.
I revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio e di conto economico. Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.
In sostituzione della nomina dei componenti il Collegio, l'Assemblea ha facoltà di dare mandato ad una società di revisione.
Art. 24
(Direttore del Consorzio)
L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
Enti sostenitori
Art. 25
(Enti sostenitori)
Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.
Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.
Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell‘attività del consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea: nominano 2 membri del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
Scioglimento del Consorzio - regolamento -
Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile
Art. 25
(Liquidazione e scioglimento)
Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.
Art. 27
(Regolamento interno)
L‘Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.
Art. 28
(Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte ed il terzo, con Funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza di accordo dal, Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Fermo, che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.
Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcuna regola di procedura salvo il principio del contraddittorio.
Art. 29
(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di Consorzi volontari tra imprenditori.
Firmati: Del Gatto Enrico - Silvestro Silvano Ignazi - Giuseppe Santoni - Gaudenzi Mario - Carriera Mauro - Poerpaolo Antinori - Bruno Scheggia - Cesaretti Fernando - Albino Farina Notaio